ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 809 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI CONCILIATIVI ED AL N. 427 DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA
La Mediazione secondo noi
Pagina aggiornata al 04.02.2025
INTEGRITA' E TRASPARENZA
L'Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. si impegna a:
1. Operare con la massima integrità, trasparenza e imparzialità in tutte le sue attività.
2. Fornire informazioni chiare e complete sui servizi offerti, le procedure e i costi associati.
3. Garantire la riservatezza delle informazioni relative alle mediazioni, in conformità con le leggi vigenti.
2 GESTIONE DELLE RISORSE
L'Organismo si impegna a:
1. Selezionare e formare mediatori altamente qualificati.
2. Mantenere un elenco aggiornato di mediatori competenti e specializzati in diverse aree.
3. Garantire una distribuzione equa degli incarichi tra i mediatori iscritti.
3 QUALITA' DEL SERVIZIO
L'Organismo si impegna a:
1. Fornire un servizio di mediazione di alta qualità, efficiente e tempestivo.
2. Monitorare costantemente la qualità delle mediazioni condotte.
3. Raccogliere feedback dalle parti coinvolte per migliorare continuamente i servizi offerti.
4 IMPARZIALITA' E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
L'Organismo si impegna a:
1. Mantenere una posizione di neutralità rispetto alle parti in conflitto.
2. Implementare procedure per identificare e gestire potenziali conflitti di interesse.
3. Garantire che i mediatori assegnati siano liberi da qualsiasi conflitto di interesse.
5 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
L'Organismo si impegna a:
1. Promuovere la formazione continua dei propri mediatori.
2. Organizzare corsi di aggiornamento e specializzazione.
3. Favorire lo scambio di best practices tra i mediatori.
6 RISPETTO DELLE NORMATIVE
L'Organismo si impegna a:
1. Operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di mediazione.
2. Adeguare tempestivamente le proprie procedure alle eventuali modifiche normative.
3. Collaborare con le autorità competenti per promuovere la cultura della mediazione.
CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI
Art. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1. Competenza – I Mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di Mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
2. Nomina – Il Mediatore deve consultarsi con le Parti riguardo alle date in cui la Mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle Parti informazioni in merito.
3. Onorari – Ove non sia stato già previsto, il Mediatore deve sempre fornire alle Parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il Mediatore non dovrà accettare una Mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le Parti interessate.
4. Promozione dei servizi del Mediatore – I Mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
Art. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’
1. Indipendenza – Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne le Parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono:
a) qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle Parti;
b) qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della Mediazione;
c) il fatto che il Mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più Parti.
In tali casi il Mediatore può accettare l’incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle Parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2. Imparzialità – Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
Art. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
1. Procedura – Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del Mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.
2. Correttezza del procedimento – Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il Mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
a) sia raggiunto un accordo che al Mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del Mediatore per raggiungere tale valutazione; o
b) il Mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3. Fine del procedimento – Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il Mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
Art. 4 RISERVATEZZA
Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle Parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della Parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Organismo di Conciliazione accreditato dal Ministero della Giustizia
Iscritto al n. 809 del Registro degli Organismi Conciliativi
Iscritto al n. 427 dell'Elenco degli Enti di Formazione
Iscritto all'Elenco degli Organismi ADR-AGCOM al n. 1/2023
Iscritto all'Elenco degli Organismi ADR-A.R.T. prot. 24676/2023
Iscritto all'Elenco degli Organismi ADR-ARERA al n. 2/DACU/2023
Iscritto alla Piattaforma O.D.R. gestita dalla Commissione Europea
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